Section outline
-
La regola fondamentale contenuta nell'art. 2043 c.c. stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. L'art. 2046 c.c. specifica inoltre che l'autore dell'illecito non risponde del danno prodotto se non aveva la capacità d'intendere e di volere al momento in cui ha posto in essere il comportamento lesivo.
Elementi costitutivi dell'illecito sono dunque:
- un comportamento umano volontario e consapevole,
- il dolo o la colpa dell'agente,
- un danno ingiusto, e
- il nesso causale tra il comportamento dell'agente e il danno.
In presenza di questi elementi, si realizza l'effetto del sorgere dell'obbligo di risarcimento del danno.
Funzione essenziale delle regole di responsabilità civile è quella di disciplinare la riparazione del danno causato dall'illecito eliminando, per quanto possibile, le conseguenze di questo mediante la ricostituzione della situazione del danneggiato quale essa sarebbe stata se la lesione non si fosse mai verificata. Sotto questo aspetto, caratteristica del nostro tempo è una progressiva, continua dilatazione dell'area dei danni risarcibili, conseguente, da un lato, all'ampliamento dell'area degli interessi giuridicamente protetti, e dall'altro al moltiplicarsi delle situazioni di contatto tra i portatori di tali interessi, cui consegue un crescente incremento delle occasioni di lesione.
Obiettivi dell'unità didattica:
analisi della struttura dell'illecito
analisi della disciplina in tema di danno risarcibile
analisi delle differenze tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale