CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI ARTT. 88 E SS. T.U.81/2008
E’ cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere":
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in
legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee
elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.