attrezzature da lavoro e DPI
Negli ultimi decenni l’attenzione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si è spostata da una concezione di tipo oggettivo, con l’obiettivo di eliminare i rischi dagli ambienti di lavoro, ad una di tipo più soggettivo, volta alla riduzione di atteggiamenti e comportamenti errati o superficiali, quindi a tutela della salvaguardia e protezione della persona.
Il motivo di questa nuova direzione risiede nella constatazione statistica per la quale molti infortuni sul lavoro sono dovuti ad atteggiamenti impropri piuttosto che, come succedeva in passato, a difetti di attrezzature, DPI o strumenti. Ad oggi le attrezzature sui luoghi di lavoro sono diventate, per via dell’impatto tecnologico, sempre più sicure ed affidabili.
Lo stesso Testo Unico sulla Sicurezza dedica spazio alla tematica “Attrezzature e DPI” confermandone la necessità di conformità, manutenzione e utilizzo informato e responsabile.
Come noto, infatti, tutto il Titolo III del Testo Unico è dedicato al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, intese in senso lato anche come Impianti e Dispositivi di Protezione.
Articoli 15, 20 e 28 del Dlgs 81/08
Già nell’art.15 del Decreto si evidenzia come tra gli obblighi del progettista, o del Datore di Lavoro, ricadano anche quelli di una scelta ergonomica delle attrezzature di lavoro, spostando in questo caso quindi l’attenzione sull’ergonomia più che sulla conformità progettuale.
Questa direzione che il legislatore ha consapevolmente voluto intraprendere, viene quindi ribadita nell’art 20, dove tra gli obblighi dei lavoratori si ricorda come questi debbano “utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro” partendo dal presupposto che queste siano conformi; l’attenzione viene ancora una volta focalizzata sull’appropriato comportamento di chi le utilizza.
Prima di entrare nel vivo del Titolo III, infine, anche nell’art 28 (Valutazione dei Rischi), e fin dalla prima riga, si punta ancora una volta il dito sulla scelta delle attrezzature di lavoro, che devono essere attentamente considerate in termini di adeguatezza ed ergonomia, all’interno del contesto lavorativo aziendale.
Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
Puntualizzate dunque le premesse di cui sopra, il legislatore torna giustamente a parlare di conformità progettuale all’interno del già citato Titolo III, che si suddivide a sua volta in 3 Capi distinti:
- Capo I – Attrezzature di lavoro, in cui si possono rintracciare oltre ai requisisti di sicurezza che le stesse devono possedere, anche gli obblighi dei diversi soggetti coinvolti in termini sia di controlli, manutenzioni che di formazione ed addestramento.
- Capo II – Dispositivi di Protezione Individuale, in cui oltre alle definizioni generali ed alla classificazione, poi meglio approfondite nell’allegato VIII, vengono illustrati i criteri per l’individuazione ed il corretto utilizzo.
- Capo III – Impianti elettrici, in cui vengono efficacemente, seppur brevemente, definiti gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di salvaguardia dei lavoratori nei confronto dei rischi di natura elettrica, e quindi gli aspetti relativi alla formazione, ai requisiti di sicurezza e conformità degli impianti ed ai lavoro sotto tensione.
Il D.Lgs. 81/2008, costituendo una normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dedica ampio spazio alla trattazione sull’uso delle attrezzature di lavoro e degli strumenti di protezione.
La normativa attualmente in vigore ha una portata generale, poiché si riferisce ai macchinari in generale, e mira a consentire al lavoratore di disporre di attrezzature di lavoro conformi ai requisiti richiesti dalla legge.
In particolare, il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che:
- non è consentito rimuovere i dispositivi di sicurezza e pulire, manutenere o riparare macchinari in moto o in movimento. Se ciò dovesse essere assolutamente necessario, colui che deve eseguire il lavoro deve dotarsi delle adeguate misure di protezione;
- tutti i macchinari e tutte le attrezzature presenti all’interno dell’azienda devono essere periodicamente sottoposti a manutenzione ordinaria;
- è assolutamente indispensabile custodire e proteggere i componenti pericolosi dei macchinari che possono generare pericoli di taglio, compressione ed espulsione violenta di materiale.
La persona responsabile di adeguare i macchinari e gli impianti alla normativa vigente è il datore di lavoro, il quale deve anche effettuare una valutazione dei rischi relativa all’utilizzo e all’efficienza delle attrezzature.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori le attrezzature necessarie per far fronte alle emergenze che si verificano in azienda, in modo da salvaguardare la salute di tutte le persone presenti all’interno degli spazi aziendali. Queste attrezzature sono destinate ad essere utilizzate in base alle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale si adopera affinché siano sempre sottoposte a manutenzione, allo scopo di preservarne l’integrità e la sicurezza.
L’attenzione prestata dal datore di lavoro ed il controllo che esercita all’interno dei suoi locali deve riguardare anche le postazioni dei lavoratori ed in particolar modo le posizioni che questi acquisiscono mentre adoperano macchinari ed utensili che servono per svolgere la propria mansione. In questo caso tutti gli strumenti utilizzati devono essere ergonomici.