2087 C.C.
Art. 2087 C.C.: I limiti alla responsabilità del datore di lavoro – Corte di Cassazione, sentenza n. 4970 del 27 febbraio 2017
La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità del datore di lavoro rispetto al verificarsi di un infortunio nel quale un operaio addetto alle operazioni di disboscamento di una parete rocciosa era caduto da un’altezza di circa 10 metri. Nel corso dell’istruttoria era, tuttavia, emerso come il lavoratore, il giorno del sinistro, avesse tutti i dispositivi di sicurezza forniti dalla datrice di lavoro (imbragatura anti caduta completa di funi e accessori) oltre ad essere agganciato con doppia fune, in conformità a quanto previsto dall’art. 116 comma 1 D.Lgs 81/08 ed in ottemperanza alle Linee Guida del Ministero del Lavoro. La Corte, muovendo da questi accertamenti in fatto, fornisce una completa e convincente ricostruzione della natura degli obblighi imposti al Datore di Lavoro, oltre che dei precisi limiti oltre i quali nessun addebito potrebbe trovare accoglimento. Afferma, infatti, la Cassazione “la diligenza richiesta è, come detto, esclusivamente quella esigibile per essere l’infortunio ricollegabile ad un comportamento colpevole del datore di lavoro, alla violazione di un obbligo di sicurezza e alla mancata predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per i propri dipendenti. Così, come non può accollarsi al datore di lavoro l’obbligo di garantire un ambiente di lavoro a “rischio zero” quando di per sé il rischio di una lavorazione o di una attrezzatura non sia eliminabile, egualmente non può pretendersi l’adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili. Diversamente vi sarebbe una responsabilità oggettiva in quanto attribuita quando la diligenza richiesta sia stata già soddisfatta”; e, ancora “l’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c., che non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoratore in base all’esperienza e alla tecnica; tuttavia, da detta norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l’evento sia riferibile a sua colpa, dal momento che la colpa costituisce, comunque, elemento della responsabilità contrattuale del datore di lavoro”.