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Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa..

La sorveglianza sanitaria comprende:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
  • visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (rischio chimico) - per motivi organizzativi la visita medica è eseguibile solo se concordata con il medico competente prima della formale cessazione del rapporto di lavoro medesimo;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, artt 17 e 28), risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria[.pdf]; contemporaneamente il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (D.Lgs. 81/2008, artt 18 e 20).

In assenza di tali rischi gli accertamenti sanitari sono rigorosamente vietati, fatta eccezione per le visite richieste dal lavoratore di cui alla lettera f (art. 5 della Legge del 20 maggio 1970 n. 300).

Entrambe le norme che obbligano e vietano sono da intendersi a tutela e salvaguardia del lavoratore. La non applicazione di tali indicazioni prevede sanzioni di tipo penale sia per il Datore di Lavoro e che per il Medico Competente.




Per visualizzare il file, fai click su questo link: Fattori-rischio-sorveglianza-sanitaria (2).pdf