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Il Servizio Prevenzione e Protezione è definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori dall’art.2, comma 1, lettera l) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 –  testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non esiste un numero massimo di addetti al SPP, viene stabilito dal Datore di Lavoro in base alle necessità richieste in azienda; il numero minimo è una unità.


L’art. 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che il Servizio Prevenzione e Protezione svolga in collaborazione con le altre unità aziendali i prescritti adempimenti di legge e cioè:

  • individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale
  • elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure
  • elaborazione della procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
  • proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
  • partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36

L’RSPP (acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui deve rispondere, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questo servizio provvede a individuare i fattori di rischio, elaborare delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro, proporre programmi di informazione e formazione e fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare..

Un Datore di Lavoro può procedere alla nomina di un solo RSPP, infatti per legge deve affiancarsi uno e un solo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di rendere efficace ed effettiva la politica aziendale di sicurezza e igiene del lavoro, che deve essere unica. Nel Decreto legislativo 81/2008 esiste un chiaro vincolo legale che afferma che: A un Datore di Lavoro corrisponde un RSPP, quindi un solo RSPP per ogni Datore di Lavoro; Non è consentito, ad un Datore di Lavoro, procedere alla nomina di più RSPP; Il Datore di Lavoro potrà ovviamente integrare il servizio di prevenzione e protezione, costituito inderogabilmente da un unico RSPP, nominando uno o più ASPP, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione..

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell’art. 32, designata dal Datore di Lavoro , a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e  protezione dai rischi.” (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, art. 2) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione partecipa assieme al Medico Competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal Datore di Lavoro e collabora con queste figure professionali per la realizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi..



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