FRANCESCO   BILANCIA 

                                                                                                                     Il controllo dei flussi di informazioni 
     48. Arendt, Verità e politica, cit., p. 44. 
     49. Ivi, pp. 47, 61. «Concettualmente, possiamo chiamare verità ciò che non poNNIK                              e il ruolo del diritto internazionale 
 mo  cambiare» (ivi, p. 77). 
     5o. Ivi, pp. 59 s.                                                                                                      di Alessandra     Gianelli 
     51. Ivi, pp. 61 s. Scrive V. Sorrentino nell'Introduzione (p. all'edizione italiana ah 
 «una delle caratteristiche essenziali» del totalitarismo «è proprio l'inclinazione [...1 
 bricare la verità sostituendo, attraverso la menzogna sistematica, un vero e proprio mo 
 do fittizio a quello reale», in una gigantesca «operazione verità». 
     52. Ivi, p. 69. 
     53. Ibid. Assai interessante è, tra l'altro, la riflessione che la studiosa dedica al for4lQ. 
 mentale ruolo dell'università e della magistratura — insieme alla stampa — quali istituzio. 
 ni tradizionalmente indipendenti e come tali meno influenzabili dal potere, potenziali «ir1. 
 fugi della verità» e quindi essenzialmente pericolose per il potere (ivi, pp. 74 ss.). 
     54. L. Gallino, Introduzione a H. Marcuse, L'uomo a una dimensione (1964), Einaul 
 di, Torino 1999, p. 8. 
     55. Marcuse, L'uomo a una dimensione, cit., P. 19, che ascrive a questa categoria 41                                     Quale diritto internazionale 
 falsi bisogni «il bisogno di rilassarsi, di divertirsi, di comportarsi e di consumare in ac,,                             al tempo della     globalizzazione? 
 cordo con gli annunci pubblicitari, di amare e di odiare ciò che altri amano e odiano». 
     56. Ivi, P. 63. 
     57. Esemplari sul punto sono le riflessioni che H. Arendt formula, oltre che nello              È ormai   luogo comune   affermare  che  la globalizzazione   ha  messo in cri- 
 scritto citato, in Le origini del totalitarismo (1966), Edizioni di Compita, Milano 1996, in        si, tra l'altro, anche le categorie  tradizionali del diritto   internazionale. 
partic. pp. 423 ss.                                                                                  Sulle ragioni di tale crisi regna peraltro    una certa confusione.     Secondo 
     58. Habermas, Storia e critica dell'opinione pubblica, cit., P. 205.                            una prima   argomentazione,    tra i vari aspetti che non solo    sfuggirebbero 
     59. Richiama l'immediata evidenza della libertà di manifestazione del pensiero per la           alla disciplina di  specifiche norme,    ma si porrebbero  completamente     al 
definizione della stessa forma di Stato democratica A. Pace, Problematica delle libertà co-          di fuori del sistema  giuridico   internazionale, vi  sarebbero oggi i flussi di 
stituzionali Parte speciale, CEDAM, Padova 1992, in partic. pp. 386 ss., nonché 448 s., per          informazioni,   intesi  come canali di comunicazione    tra privati  che si sot- 
la ricostruzione costituzionale del diritto all'informazione.                                        trarrebbero   ad  ogni  controllo statale perché  travalicano  gli spazi  entro 
     Go. Rinvio in proposito all'analisi critica formulata nel saggio di P. Marsocci, Poteri         cui si esercita la sovranità territoriale. La critica rivolta ad un  certo  mo- 
e pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale, CEDAM, Padova               do di intendere il diritto  internazionale che  si intuisce dietro a questa os- 
2002, in partic. pp. 88 ss.                                                                           servazione si appunterebbe    sulla pretesa a  voler continuare   a considera- 
    Gx. Habermas, Storia e critica dell'opinione pubblica, cit., p. 251.                              re gli Stati gli unici soggetti nella società  internazionale, in una  visione 
                                                                                                      formalistica   contrastante con una  realtà in  cui i veri soggetti delle rela- 
                                                                                                      zioni globali sarebbero  ormai altri. Si tratterebbe  allora di  prendere atto 
                                                                                                      della crisi della sovranità statuale, perché    gli  strumenti a  disposizione 
                                                                                                      dello Stato per assicurarsi il controllo delle  attività condotte sul  proprio 
                                                                                                      territorio —    presupposto della stessa  ragion d'essere di tante  norme  in- 
                                                                                                      ternazionali — sarebbero    spazialmente   limitati e comunque     tecnicamen- 
                                                                                                      te inadeguati. 
                                                                                                           Un'osservazione    di segno opposto    sottolinea  invece  come  lo  Stato 
                                                                                                      tenda ad   appropriarsi  di informazioni    concernenti  gli individui  in  ma- 
                                                                                                      niera   sempre più penetrante   e sulla base  di giustificazioni,  come tipica- 
                                                                                                      mente   la sicurezza nazionale,   quanto meno    contestabili nei casi  concre- 
                                                                                                      ti. Proprio la tecnica alla base delle     comunicazioni     contemporanee per- 
                                                                                                      metterebbe   l'acquisizione   di  informazioni  aventi ad oggetto i più  dispa- 
                                                                                                      rati aspetti della vita di ogni   individuo da  parte di banche  dati e, trami- 
                                                                                                      te queste,  da parte di soggetti privati o pubblici. In  una tale  prospettiva, 








                                     18o                                                                                                     181 

                                 ALESSANDRA  GIANELLI 
                                                                                                                     IL CONTROLLO  DEI FLUSSI DI INFORMAZIONI 

    le norme  internazionali, poste   a tutela della sovranità dello Stato, non 
    fornirebbero   alcuna protezione all'individuo né  nei confronti dello Sta-                         Il punto che   appare centrale non è allora tanto quello di  considera- 
    to stesso, né nei confronti di altri privati. Da tutto ciò dovrebbe ricavar-                    re o meno  gli Stati gli unici soggetti internazionali, ma piuttosto quello 
    si l'inadeguatezza  del diritto internazionale come   oggi  ancora inteso a                     di capire il contenuto ed eventualmente   i limiti delle norme  internazio- 
    fornire strumenti  giuridici efficaci di protezione della sfera privata.                        nali che possono  essere invocate. 
        Queste  diverse critiche inducono  a formulare  alcune brevi riflessio-                         Numerose    norme internazionali si rivolgono  allo Stato in quanto en- 
    ni sul ruolo, attuale e in prospettiva, che il diritto internazionale può ef-                   te che esercita la sovranità territoriale. Questa espressione indica il po- 
    fettivamente  svolgere  a tutela degli individui in uno scenario di  cono-                      tere di gestire in maniera esclusiva e tendenzialmente senza restrizioni le 
    scenze  e diffusione delle informazioni  che è velocemente    mutato negli                      funzioni di governo, nell'ambito  della sfera spaziale in cui lo Stato riesce 
    ultimi anni. Per far ciò è necessario soffermarsi  su alcune  osservazioni                      in concreto  ad essere effettivamente  indipendente.  Nel  diritto interna- 
    preliminari.                                                                                    zionale della prima  metà del xx  secolo, lo Stato esercita la sua potestà di 
       Le  opinioni sinteticamente   evocate colgono certamente   una  grande                       governo  senza  incontrare se non  limitatissime prescrizioni in  proposito 
    verità nel sottintendere che il diritto internazionale, almeno  come inte-                      nelle  norme internazionali. La forma  di  Stato e di governo,  il rapporto 
   so tradizionalmente nella dottrina italiana, non  regolamenta rapporti in-                       tra autorità e cittadini, sono anzi questioni ritenute     eminentemente  di 
   terindividuali. La disciplina di questo tipo di rapporti è propria  del di-                       dominio riservato, sfera completamente     sottratta all'emprise del diritto 
   ritto statale. Il diritto internazionale ha ad oggetto qualcosa di diverso:                      internazionale. Per i fini di questo sistema di diritto, i cittadini vengono 
   le relazioni tra enti definiti dal grado di indipendenza  che essi raggiun-                       addirittura considerati parti, beni dello Stato, ed il rapporto che  inter- 
   gono con altri enti  ugualmente individuati. E diritto internazionale è al-                       corre tra questo e quelli è talvolta definito in dottrina come sudditanza 
   lora il sistema di relazioni tra soggetti superiorem non recognoscentes, che                         In  una tale prospettiva, il diritto internazionale non   pone limiti al- 
   non derivano la  propria autorità né sono sottoposti al controllo di alcun                        lo Stato nel trattamento dei propri  cittadini, che possono  quindi essere, 
 altro ente:  soggetti certo molto diversi dagli individui che costituiscono                         tra l'altro, oggetto delle più penetranti forme di controllo e di  osserva- 
  la società statale'.                                                                               zione. Si  trovano in una situazione  migliore gli stranieri che,   proprio 
      In linea di principio, non c'è però alcuna  preclusione nel diritto in-                        perché  "pertinenze"  di altro Stato, sono invece   oggetto di norme    che 
  ternazionale a considerare soggetti enti diversi dagli Stati e non collegati                       impongono   un certo  trattamento  da parte  degli Stati ospiti, ed il cui ri- 
  all'esercizio di sovranità su un territorio, se dotati di caratteri tali da assi-                  spetto può essere richiesto dallo Stato di nazionalità   attraverso la pro- 
  curare loro quell'indipendenza.  Questo   parametro   è stato, ad esempio,                         tezione diplomatica. 
  applicato alla Santa Sede, dotata di un territorio simbolico, e discusso non                          Questa   stessa concezione  porta a tutelare in   maniera assoluta l'ac- 
  solo in relazione a vari tipi di organizzazioni internazionali ma ad una va-                       quisizione di notizie da parte di uno Stato  straniero  sul territorio di al- 
  rietà di altri enti, dai governi in esilio alle imprese multinazionali, che han-                   tro Stato, acquisizione che, riguardi essa lo Stato o i suoi cittadini, viene 
  no in comune  la mancanza  completa   di  un territorio. In concreto, il ca-                       considerata una  forma  non autorizzata di potere di governo e quindi   una 
 rattere  dell'indipendenza — che non si ritrova  nemmeno in alcuni Stati che                        violazione della sovranità dello Stato territoriale. 
 pure un territorio   hanno (gli Stati fantoccio, gli Stati membri di una fe-                           Di  questi  due distinti profili, il diritto internazionale contemporaneo 
 derazione) — si rinviene assai difficilmente in enti non statali. Questo per-                       ha modificato   in  maniera significativa solo il primo, relativo al tratta- 
 ché l'esercizio di poteri esclusivi di governo sul territorio — la sovranità                        mento  dei cittadini e più in generale degli individui. L'affermarsi in via so- 
 territoriale — finisce per essere quasi sempre determinante nell'acquisire                          prattutto  convenzionale di norme  di protezione  dei diritti dell'uomo  ha 
 una posizione di indipendenza   e quindi parità con gli altri soggetti. Se si                       imposto   obblighi agli Stati aventi ad oggetto il trattamento non solo de- 
 riuscisse comunque  ad individuare enti non  dotati di territorio e tuttavia                        gli individui aventi la nazionalità di altri Stati, ma anche dei propri citta- 
  sufficientemente "forti" da imporsi come pari agli Stati, nulla osterebbe                          dini. Questa è la portata più innovativa  e forse più  dirompente dei cata- 
a considerarli soggetti. La conseguenza  di tutto ciò sarebbe l'applicazio-                          loghi di diritti riconosciuti negli strumenti internazionali pattizi sui dirit- 
ne anche a  tali soggetti del diritto internazionale, nonché il potere loro ri-                      ti dell'uomo. Riguardo agli Stati occidentali di tradizione liberale, quei ca- 
conosciuto  di contribuire, nei vari modi di produzione   propri di questo                           taloghi possono    sembrare una ripetizione spesso meno sofisticata a livel- 
sistema di diritto, alla modifica delle norme esistenti.                                             lo internazionale di diritti già presenti e più efficacemente tutelati a livel- 
                                                                                                     lo statale. A prescindere dall'assunzione  di obblighi di tal genere da par- 

                                  ALESSANDRA GIANELLI 
                                                                                                                   IL  CONTROLLO DEI FLUSSI DI INFORMAZIONI 

      le norme  internazionali,  poste a tutela della sovranità dello Stato, 111111 
       fornirebbero alcuna protezione   all'individuo né nei confronti  dello Slit- 
      to stesso, né nei confronti di altri privati. Da tutto ciò dovrebbe ricaviir                   Il  punto che appare  centrale   non è allora tanto quello di considera-i e o meno gli Stati gli unici soggetti internazionali, ma piuttosto quello 
      si l'inadeguatezza del diritto internazionale come   oggi ancora  inteso  n                  (li capire il contenuto ed eventualmente i limiti delle norme  internazio- 
      fornire  strumenti giuridici efficaci di protezione della sfera privata.                     nali che possono essere invocate. 
      ni sul ruolo, attuale e in prospettiva, che il diritto internazionale può ci                       Numerose norme internazionali si rivolgono allo Stato in quanto  en- 
          Queste  diverse critiche inducono   a formulare  alcune brevi riflessi,                  te che esercita la sovranità territoriale. Questa espressione indica il po- 
                                                                                                   tere di gestire in maniera esclusiva e tendenzialmente senza restrizioni le 
      fettivamente  svolgere a tutela degli individui in uno  scenario  di cono                    funzioni di governo, nell'ambito della sfera spaziale in cui lo Stato riesce 
      scenze e diffusione delle  informazioni che è velocemente    mutato negli                    in concreto ad essere   effettivamente indipendente. Nel  diritto  interna- 
      ultimi anni. Per far ciò è necessario soffermarsi  su alcune osservazioni                    zionale della prima  metà del xx secolo, lo Stato esercita la sua potestà di 
      preliminari.                                                                                 governo  senza incontrare  se non  limitatissime prescrizioni in  proposito 
                                                                                                   nelle norme internazionali. La   forma di  Stato e di governo,  il rapporto 
         Le  opinioni  sinteticamente evocate colgono    certamente una  grande                    tra autorità e cittadini, sono anzi questioni ritenute eminentemente     di 
    verità nel sottintendere  che il diritto internazionale, almeno come    mie                    dominio  riservato, sfera completamente   sottratta all' emprise del diritto 
    so tradizionalmente   nella dottrina italiana, non regolamenta  rapporti in                    internazionale. Per i fini di questo sistema di diritto, i cittadini vengono 
   terindividuali.  La disciplina di questo tipo di   rapporti è propria del di-                   addirittura considerati parti, beni  dello Stato, ed il rapporto che inter- 
   ritto statale. Il diritto internazionale ha ad oggetto  qualcosa di diverso:                    corre tra questo e quelli è talvolta definito in dottrina come sudditanza 2. 
    le relazioni tra enti definiti dal grado di indipendenza  che essi raggiun-                         In una tale prospettiva, il diritto internazionale non pone limiti al- 
    gono con   altri enti ugualmente individuati. Il diritto internazionale è al-                  lo Stato nel  trattamento dei propri cittadini, che possono quindi  essere, 
    lora il sistema di relazioni tra soggetti superiorem non recognoscentes, che                   tra l'altro, oggetto delle più penetranti  forme di controllo e di osserva- 
     non derivano la propria  autorità né sono sottoposti al controllo di alcun                    zione.  Si  trovano in una  situazione migliore gli stranieri che,  proprio 
   altro ente: soggetti certo molto diversi dagli individui che   costituiscono                    perché   "pertinenze"  di altro Stato, sono  invece oggetto  di norme   che 
    la società statale'.                                                                           impongono    un  certo  trattamento da parte degli Stati ospiti, ed il cui ri- 
                                                                                                   spetto  può  essere richiesto dallo Stato di nazionalità attraverso la pro- 
       In linea di principio, non c'è  però alcuna  preclusione nel diritto in-                    tezione  diplomatica. 
    ternazionale a considerare soggetti enti diversi dagli Stati e non collegati                        Questa  stessa concezione   porta a tutelare in  maniera assoluta  l'ac- 
    all'esercizio di sovranità su un territorio, se dotati di caratteri tali da assi-              quisizione  di notizie da parte  di uno Stato straniero sul territorio di al- 
  curare  loro   quell'indipendenza. Questo  parametro  è  stato, ad esempio,                      tro  Stato, acquisizione che, riguardi essa lo Stato o i suoi cittadini, viene 
  solo in relazione a vari tipi di organizzazioni internazionali ma ad una va-                       considerata una forma   non autorizzata di potere di governo  e quindi una 
  applicato  alla Santa Sede, dotata di un territorio simbolico, e discusso non                    violazione  della  sovranità dello Stato territoriale. 
                                                                                                        Di  questi due distinti profili, il diritto internazionale contemporaneo 
  rietà di altri enti, dai governi in esilio alle imprese multinazionali, che han-                   ha modificato  in   maniera significativa solo il primo, relativo al tratta- 
  no  in comune  la mancanza   completa  di un  territorio. In concreto, il ca-                      mento dei cittadini e più in generale degli individui. L'affermarsi in via so- 
 rattere dell'indipendenza  — che non si ritrova nemmeno   in alcuni Stati che                       prattutto convenzionale  di norme  di protezione dei diritti dell'uomo  ha 
 pure  un territorio  hanno (gli Stati fantoccio, gli Stati membri di una fe-                        imposto  obblighi agli Stati aventi ad oggetto il trattamento non solo de- 
 derazione)  — si rinviene assai difficilmente in enti non statali. Questo per-                      gli individui aventi la nazionalità di altri Stati, ma anche dei propri citta- 
 ché  l'esercizio di poteri esclusivi di governo sul territorio — la sovranità                       dini. Questa è la portata più innovativa e forse più dirompente  dei cata- 
 territoriale — finisce per essere quasi sempre determinante  nell'acquisire                         loghi di diritti riconosciuti negli strumenti internazionali pattizi sui dirit- 
 una  posizione di indipendenza   e quindi parità con gli altri soggetti. Se si                      ti dell'uomo. Riguardo agli Stati occidentali di tradizione liberale, quei ca- 
riuscisse comunque     ad individuare enti non dotati di territorio e tuttavia                       taloghi possono    sembrare una ripetizione spesso   meno sofisticata a livel- 
  sufficientemente  "forti" da imporsi come pari agli Stati, nulla osterebbe                         lo internazionale di diritti già presenti e più efficacemente tutelati a livel- 
 ne anche a  tali soggetti del diritto internazionale, nonché il potere loro ri-                     lo statale. A prescindere dall'assunzione di obblighi di tal genere da par- 
 a considerarli soggetti. La conseguenza di tutto ciò sarebbe  l'applicazio- 

 conosciuto di contribuire, nei vari modi di   produzione  propri di  questo 
 sistema di diritto, alla modifica delle norme esistenti. 

                               ALESSANDRA GIANELLI 
                                                                                                             IL CONTROLLO DEI FLUSSI DI INFORMAZIONI 

    te di Stati i cui ordinamenti interni hanno tradizioni molto diverse, per gli 
    stessi Stati occidentali non si tratta di alcuna ripetizione. Si tratta invece           grazione europea, qualificabile — ai presenti fini — piuttosto di diritto in- 
    dell'affermazione di obblighi nei rapporti tra Stati nel diritto internazio.             terno che di diritto internazionale. 
   nale, su un  piano  completamente  diverso da quello interno. Il dato più 
   appariscente per  l'osservatore comune di  sistemi  come la Convenzione                                                     2 
   europea  per la salvaguardia dei diritti dell'uomo o i Patti delle Nazioni                           La tutela al controllo dei flussi di informazione 
   Unite sui diritti civili e politici, ed economici, sociali e culturali è forse il                    nell'ambito  del Patto sui diritti civili e politici 
   potere degli individui che ritengano di non essersi visti riconosciuti alcu- 
   ni di quei diritti di ricorrere alle procedure previste dagli strumenti con- 
   venzionali per ottenere l'adempimento o   almeno qualche forma  di ripa-                  L'art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo — strumen-to di per sé non vincolante — si riferisce al diritto dell'individuo a non 
   razione anche da parte dello Stato di cittadinanza e comunque al di fuo-                  «essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata» e più 
   ri della discrezionalità statale connaturata alla protezione diplomatica.                 in particolare anche «nella sua corrispondenza». La  formulazione è ri- 
  Ma   non meno  dirompente, rispetto al diritto internazionale più risalente,               presa nell'art. 17 del Patto sui diritti civili e politici, che aggiunge alle in- 
  è il fatto che la violazione di quegli obblighi possa essere fatta valere da-              terferenze arbitrarie anche quelle illegittime. Entrambe le disposizioni 
  gli altri Stati anche quando è  commessa nei confronti di cittadini dello                  prevedono  inoltre, con espressione quasi  identica, il diritto alla prote- 
  Stato autore della violazione. È vero che in pratica in tali casi gli Stati fre-           zione della legge contro tali interferenze. 
  quentemente   non  hanno interesse ad accusarsi gli uni con gli altri di re-                  Un  primo  problema  che queste  norme  pongono   è la riconducibilità 
  sponsabilità; ma ciò non toglie che lo possano fare e che in alcuni casi ef-               ad esse della tutela dei flussi di informazioni. Il diritto al rispetto della 
  fettivamente lo facciano, soprattutto se l'opinione pubblica lo richiede.                  corrispondenza  sembra potersi applicare senza molte difficoltà anche al- 
      In un tale contesto si inserisce anche il diritto alla riservatezza, dirit-            le comunicazioni  in via telematica, che costituiscono «other  forms of 
  to al cui interno, analogamente a quanto avviene nel diritto statale, si può               communication»    diverse dalla corrispondenza postale, telefonica o tele- 
  enudeare  una tutela dell'individuo al controllo delle informazioni gene-                  grafica, per usare le parole del Comitato dei diritti dell'uomo. Analo- 
  rate o che comunque lo  concernono. Ciò che preme   sottolineare è che la                  gamente, il controllo dei dati personali può riportarsi alla tutela alla vita 
  garanzia di tale diritto a livello internazionale comporta che lo Stato è                  privata 5. Proprio facendo riferimento alla vita privata e all'art. 17, il Co- 
  soggetto ad una valutazione operata da organi  internazionali. Nel caso                    mitato  ha individuato una serie di condotte ben precise. Il Comitato ha 
  della Convenzione europea, la condotta dello Stato è assoggettata al giu-                  affermato che la  raccolta e conservazione di dati personali in computer 
  dizio della Corte europea, cui il privato che ritenga di aver subito la vio-               e   banche dati deve essere regolato dalla legge; che gli Stati hanno l'ob- 
  lazione può rivolgersi e da cui può eventualmente ottenere una senten-                     bligo di adottare misure adeguate per  prevenire che le informazioni ca- 
  za di condanna. Nel caso del Patto sui diritti civili e politici, lo Stato sarà            dano nelle mani di  persone non autorizzate dalla legge a ricevere e trat- 
 almeno  destinatario di osservazioni formulate dal Comitato in quell'am-                    tare  quei dati; che essi non possono mai essere utilizzati per scopi in- 
 bito istituito dopo l'esame dei rapporti periodici, se non di "constata-                    compatibili con il Patto; che ogni individuo  dovrebbe avere il diritto ad 
zioni" formulate  al termine di procedure attivate da comunicazioni  in-                     essere informato  in maniera chiara su se e quali informazioni sono con- 
 dividuali 3. In tutte le ipotesi, lo Stato è assoggettato ad un sindacato svol-             servate in banche dati e per quali scopi, e da quali autorità, pubbliche o 
 to sulla base di norme internazionali, che possono o  meno trovare  una                     private,  nonché  alla correzione o eliminazione di dati che contengano 
 corrispondenza in quelle interne. In altre parole, il diritto alla riserva-                 inesattezze 6. Di queste osservazioni va  sottolineato che il Comitato, 
tezza, che a livello statale potrebbe essere anche legittimamente com-                       mentre  si esprime in termini di doverosità ("must") quanto alle condot- 
presso di fronte ad esigenze, per ritornare ancora all'esempio più attua-                    te che gli Stati devono tenere, usa invece un linguaggio diverso, di op- 
le, di sicurezza nazionale, può trovare una tutela adeguata a livello in-                    portunità  ("should") quanto alla definizione di alcuni aspetti del conte- 
ternazionale. Questo è quello che in effetti emerge da vari elementi. Si                     nuto del diritto dell'individuo. 
 prendono  qui brevemente in esame il piano universale e quello regiona-                          La tutela prevista da questi strumenti non è comunque  incondizio- 
le europeo, tralasciando, dati i limiti del presente contributo, altri con-                  nata. Al contrario,  vi sono varie circostanze, espressamente specificate 
testi regionali, nonché l'ambito specifico proprio del processo di inte-                     oppure  lasciate alla valutazione del caso concreto, in cui la tutela può es- 
                                                                                             sere  compressa.  Questo aspetto va considerato con attenzione. Nell'am- 

                           ALESSANDRA GIANELLI                                                               IL CONTROLLO DEI FLUSSI DI INFORMAZIONI 

 bii o del Patto sui diritti civili e politici, è lo stesso art. 17 a vietare solo le 
 ingerenze arbitrarie o illegittime nel godimento del diritto alla tutela del-               natura eccezionale, tale da porre in pericolo la vita della nazione'. An- 
 la vita privata. Dai lavori preparatori e dal commento all'art. 17 del Co-                  che a questo proposito  è il Comitato a sindacare sia la effettiva sussi- 
                                                                                             stenza di una emergenza nazionale, sia i vari requisiti cui essa è sottopo- 
                                                                                             sta, senza che i governi statali godano di discrezionalità al riguardo m. 
 mitato dei diritti dell'uomo si evince che il divieto di ingerenze arbitra-rie o illegittime riguarda sia atti di pubbliche autorità che di privati. Ciò 
 significa che lo Stato è tenuto ad adottare misure di prevenzione e re-                        L'art. 4 non si applica ad alcuni diritti, come quello alla vita, a non 
 pressione nei confronti di privati che mettano in atto quelle condotte: la                  essere sottoposto a tortura o a schiavitù e qualcun altro ancora. Tra essi 
 non riconducibilità dei comportamenti invasivi allo Stato è il presuppo-                    non compare  il diritto alla riservatezza, che può dunque essere deroga- 
 sto per un diverso obbligo dello Stato (il controllo delle attività dei pri-                to. La possibilità di invocare lo stato di emergenza è però sottoposta a 
 vati) e non motivo di assenza  di responsabilità. In tal modo si passa da                   varie condizioni. È necessario che sia intervenuta una proclamazione uf- 
 una concezione essenzialmente  negativa della tutela, tendente a porre di-                  ficiale e che essa sia tempestivamente comunicata agli altri Stati tramite 
 vieti allo Stato, ad una concezione positiva, che invece impone determi-                    il Segretario generale delle Nazioni Unite; le misure derogatorie devono 
 nate prestazioni a carico dello Stato'. Le ingerenze, per divenire legitti-                 essere limitate a quanto necessario nelle circostanze; le misure non pos- 
 me, devono essere previste dalla legge dello Stato in causa, che deve det-                  sono   comunque discriminare sulla base di razza, colore, sesso, lingua, re- 
 tagliatamente specificare le circostanze in cui sono permesse.   Non è                      ligione od origine sociale, né possono comportare la violazione di altri 
 quindi sufficiente un provvedimento  di  carattere amministrativo e, ri-                    obblighi internazionali. Tutti questi requisiti sono stati elaborati dal Co- 
 spetto ad attività di privati, è necessaria anche una tutela penale. Ma ciò                 mitato seguendo una interpretazione restrittiva. Così, la proclamazione 
 che preme sottolineare  è che la legge deve rispettare anche le disposi-                    deve essere avvenuta nelle forme previste dal diritto anche costituziona- 
 zioni e i fini del Patto: questo è il controllo imposto dallo strumento in-                 le interno 15; tuttavia, ciò non è sufficiente per considerare le deroghe le- 
 ternazionale, che altrimenti si limiterebbe a sanzionare una pratica an-                    gittime, perché spetta comunque  al Comitato  giudicare la loro corri- 
 che solo formalmente rispettosa del  requisito di legalità'. Altro limite                   spondenza all'art. 416. Inoltre, l'obbligo di comunicazione concerne non 
 posto alla legge statale è che comunque l'ingerenza non sia arbitraria. A                   solo la proclamazione, ma anche le misure  adottate e i motivi, giuridici 
 questo proposito, oltre al rispetto del Patto, rileva il criterio della ragio-              e non, che secondo lo Stato giustificavano quelle misure. In ogni caso, il 
 nevolezza: clausola che può apparire al continental lawyer priva di por-                    Comitato è  competente  a valutare l'adempimento  degli obblighi previ- 
 tata normativa significativa, ma che permette invece di valutare le circo-                  sti dall'art. 4 anche in mancanza di comunicazione'. 
 stanze del caso concreto I°, e che si può tradurre in particolare nella pro-                   Dal  punto di vista sostanziale, le deroghe devono essere strettamen- 
 porzionalità rispetto allo scopo ricercato con l'interferenza".                             te limitate nel tempo e alle necessità della situazione: per questa via, vie- 
     Se quelli indicati sono i limiti espressamente previsti all'art. 17, essi               ne riaffermato il criterio della proporzionalità, che riguarda dunque, nel 
 non esauriscono tuttavia il quadro delle compressioni che questo diritto                    caso del diritto alla riservatezza, non solo le interferenze sull'esercizio del 
 può subire. Assai rilevante nella prassi contemporanea è appunto il ri-                     diritto in tempi normali, ma anche  le ulteriori  compressioni durante 
 chiamo alla sicurezza nazionale  come causa di giustificazione di inge-                     emergenze nazionali. La minaccia per la vita della nazione non può infatti 
 renze che non sarebbero altrimenti permesse sulla base  della norma ri-                     giustificare, a priori, l'inapplicabilità di alcun diritto previsto dal Patto: va 
 cordata. L'argomentazione trova fondamento  in quella clausola genera-                      invece compiuta sempre  una valutazione  nel caso concreto '8. Tra l'altro, 
 le che permette deroghe ai diritti previsti dal Patto sulla base «di peri-                  alcuni dei diritti riconosciuti quali non derogabili — come il diritto a non 
 colo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione» (art. 4).                 essere imprigionato per debiti — sono tali non perché più fondamentali di 
 Questa disposizione e quelle analoghe in altri strumenti sui diritti del-                   altri, ma perché si ritiene che lo stato di emergenza non possa essere in- 
l'uomo  hanno lo scopo  di «finding a middle course between   the reco-                      vocato  a giustificazione di un loro mancato rispetto. Una conclusione 
gnition of the legitimate right of sovereign States to defend their consti-                  analoga non può essere senz'altro raggiunta quanto al diritto al controllo 
tutional, democratic order and  the prevention  of misuse of the tool of                     dei flussi di informazione e dei dati personali; tuttavia l'esempio indica 
emergency rights»'2. La situazione di emergenza   può essere causata da                      che non è il carattere fondamentale di un diritto a comportare una sua 
disastri naturali, dal terrorismo, da un'aggressione, per fare alcuni degli                  particolare resistenza alla deroga, quanto piuttosto la valutazione della 
esempi  ricorrenti nella prassi; ciò che rileva ai fini del Patto è che sia di               possibilità di adempimento da parte dello Stato nella situazione concre- 
                                                                                             ta, alla luce appunto di un criterio di proporzionalità. Interessante è poi 

                                 186                                                                                          187 

                             ALESSANDRA  GIANELLI                                                                IL   CONTROLLO DEI FLUSSI DI INFORMAZIONI 

 il limite posto   dall'adempimento di altre norme  internazionali. A questo 
 proposito il Comitato  ha  indicato che gli Stati si trovano comunque  sot-                    to, alla repressione penale,  o a fronte di diritti e libertà altrui (art. 9). 
 toposti  al rispetto, oltre che delle norme internazionali imperative', del-                   L'ambito  di applicazione della  Convenzione concerne   anche i flussi trans- 
 le  norme di diritto internazionale generale, nonché  di altre  norme patti-                   frontalieri di informazioni (art. 12). Nel 200I è stato firmato un   Proto- 
 zie che non  prevedano  una  analoga causa di derogabilità2D.  Questa lettu-                   collo addizionale alla  Convenzione,  che prevede l'istituzione di autorità 
 ra sistematica contribuisce a fare dei sistemi pattizi non dei self-contained                  nazionali incaricate di sorvegliare  l'applicazione della Convenzione   ne- 
 regimes, quanto  piuttosto degli elementi  di ricostruzione della più gene-                    gli Stati parte 28. Questi strumenti pattizi sono senz'altro indice di una ac- 
 rale materia dei diritti dell'uomo. Con riguardo in particolare alla defini-                   cresciuta consapevolezza  della necessità di precisare il contenuto dei di- 
 zione dello  stato di emergenza, è infatti emersa una continuità tra sistemi                   ritti in causa e degli obblighi degli Stati in materia 29. Manca però un si- 
 regionali e sistema universale  di protezione dei diritti dell'uomo 2I.                        stema  di controllo  internazionale3°. Nonostante   l'esistenza di  accordi 
                                                                                                "specialistici", la tutela più effettiva dal punto di vista delle garanzie è 
                                     3                                                          quindi ancora riconducibile all'art. 8 della CEDU. Peraltro, come  si vedrà 
              La tutela alla luce della Convenzione    europea                                  subito, la Corte ha specificato il contenuto dell'art. 8 arrivando a legger- 
                 per la salvaguardia dei diritti   dell'uomo                                    vii requisiti previsti dalla Convenzione del 1981. 
                                                                                                      Come nell'ambito del Patto sui diritti civili e politici, anche in sede 
                                                                                                CEDU il diritto al rispetto della vita privata è stato inteso richiedere non 
Convenzione     europea sui diritti dell'uomo (cEpu) prevede all'art. 8 il di-ritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza (pat i), ed in-sieme la possibilità di ingerenza nell'esercizio di tale diritto (par. 2) 22. E 
Analogamente     a quanto   appena notato   in rapporto  al Patto, anche la                     semplicemente    una astensione da  parte dello Stato, ma inoltre azioni po- 
                                                                                                sitive' che  possono avere ad  oggetto un controllo di privati3z. L'art. 8 dif- 
                                                                                                ferisce in effetti dall'art. 17 del Patto perché è più dettagliato. Esso com- 
                                                                                                 prende al par. 2 la possibilità di «ingerenza della pubblica autorità  nel- 
contenzioso   relativo all'art. 8 ha in più casi riguardato il trattamento dei                  l'esercizio di tale diritto» in varie ipotesi specificamente richiamate: 
il diritto alla riservatezza possa includere il controllo dei flussi di infor-mazioni e dei dati generati da individui 24. Altra dimostrazione in tal sen-so viene dal fatto che in sede di Consiglio d'Europa è stata adottata (1981) 
dati  personali e le intercettazioni telefoniche 23, confermando così  come                      in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una mi- 
                                                                                                 sura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, 
                                                                                                 l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la difesa dell'ordine, la pre- 
                                                                                                 venzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei 
riguardo  all'elaborazione  automatizzata di dati personali 25. Questa Con-venzione riconduce i diritti ivi previsti espressamente al diritto alla pri-vacy (art. i). Lo strumento conta oggi un alto numero di Stati parte 26, pur 
una    Convenzione specificamente  dedicata alla  protezione degli individui                     diritti e delle libertà altrui. 

                                                                                                 Si tratta di un elenco più ampio di  quello dei presupposti per   ingerenze 
                                                                                                 previsto nella Convenzione  del 1981. Il diritto al controllo del flusso di 
se  l'ambito di applicazione può variare27. La Convenzione    prevede,  tra                      informazioni  e dei dati generati sub specie del rispetto della vita privata 
l'altro, il diritto all'accertamento dell'esistenza di dati e dell'identità del                  e della corrispondenza  è dunque   in questo   ambito  più   esplicitamente 
detentore delle informazioni,  e il diritto ad ottenere la cancellazione o la                    soggetto ad  un bilanciamento rispetto a diversi altri valori, che vanno dai 
                                                                                                 diritti altrui alla sicurezza nazionale passando per una serie di interessi 
modifica  di informazioni  ottenute in violazione delle  norme della Con-venzione (in particolare art. 8). Gli Stati sono obbligati, in particolare, 
ad assicurare che  i dati siano ottenuti in maniera legittima, che siano uti-lizzati per scopi legittimi e che non vengano conservati più a lungo di 
                                                                                                 intermedi come  il  benessere     economico o la protezione  della  morale. 
                                                                                                 Questa impostazione   finisce per conferire agli organi della   Convenzione 
quanto  necessario (art. 5). Inoltre, la riserva di appropriate garanzie di                      ampi  poteri di valutazione, ove  ancora la proporzionalità, o la non spro- 
legge si applica alla raccolta di dati concernenti l'origine razziale, le opi-nioni politiche, le convinzioni religiose, la salute, le preferenze sessuali, 
                                                                                                 porzione, risultano decisivi. In effetti, la tendenza della  giurisprudenza 
                                                                                                 europea  è però anche  quella di riconoscere agli Stati, a fronte di quei ter- 
clausola tipica della CEDU, se regolate  dalla legge e in quanto costitui-scano «a necessary measure in a democratic society» in rapporto alla si-curezza nazionale, alla salute pubblica, agli interessi monetari dello Sta- 
i precedenti penali (art. 6). Tuttavia deroghe sono previste,  secondo  una                      mini  di bilanciamento  e in relazione all'interesse protetto, un margine di 
                                                                                                 discrezionalità variabile. 
                                                                                                    Particolarmente     interessanti appaiono i numerosi   casi  riguardanti 
                                                                                                 intercettazioni segrete di comunicazioni   telefoniche e postali a fini di re- 

                                                                                                                                    TR  O 
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                              ALESSANDRA GIANELLI                                                               IL CONTROLLO DEI FLUSSI DI INFORMAZIONI 

  pressione penale.  Si collocano  oggi in tale prospettiva anche  i controlli 
  compiuti al fine dichiarato di prevenire atti di  terrorismo  internaziono                  del 1981, criteri invocabili anche a fronte del richiamo da parte dello Sta- 
  le. Se quindi tale  giurisprudenza è rilevante, occorre ammettere  che e8.                  to a ragioni di sicurezza nazionale. Il requisito della riserva di legge e del- 
  sa affronta una particolare ipotesi di controllo dei flussi di informazioni,                la previsione di adeguate procedure di controllo è stato tenuto fermo   an- 
  controllo che oggi sembra   avvenire anche indipendentemente     da quei                    che nell'ipotesi di lotta al terrorismo, sempre sulla base dell'art. 8, par. 2, 
  ni. Se tuttavia alcuni limiti sono stati elaborati a proposito della reprefP                nonostante qui si sia a volte — non in tempi recentissimi — attribuito agli 
  sione penale, tanto più  essi dovrebbero  applicarsi  al di fuori di un tale                Stati un margine di apprezzamento   abbastanza  ampio  38. In dottrina, non 
  contesto. In via generale la Corte europea ha  affermato che «(P)owers  of                  si è mancato di applicare questi criteri anche all'accordo    EuRoPoL-Stati 
  secret surveillance of citizens, characterising as they do the police state,                Uniti del zooz sulla trasmissione di dati personali, per considerano  quin- 
  are tolerable under the   Convention only in so far as strictly necessary for               di in violazione dell'art. 839. 
  safeguarding  the democratic institutions»34. E margine di discrezionalita                     Come   il Patto sui diritti civili e politici, anche la CEDU contiene inol- 
  è quindi in questo caso  assai ridotto. Sempre  con riguardo  a quelle in-                  tre una  disposizione (l'art. 15) che prevede la possibilità di deroga agli 
  tercettazioni, la Corte ha inoltre richiesto il presupposto di una legge suf-               obblighi previsti «in caso di guerra  o di altro pericolo pubblico che  mi- 
  ficientemente precisa  che escluda l'arbitrio del  potere esecutivo e  che                  nacci la vita della nazione [...] nella stretta misura in cui la situazione lo 
  più in generale sia ispirata ad un criterio di prevedibilità35. Tra gli altri               esiga e a  condizione che tali misure non siano in contraddizione   con gli 
  esempi, interessante è  l'affermazione  della  protezione di dati  concer-                  altri obblighi derivanti dal diritto internazionale». E diritto al rispetto 
nenti la salute, con riguardo   a trasmissioni non autorizzate; qui la Corte                  della vita privata non figura neppure  qui tra i diritti insuscettibili di de- 
ha   sostenuto che la trasmissione  deve essere giustificata da «an overrid-                  roga  (art. 15, par. 2); è così centrale anche in questo contesto il criterio 
ing  requirement  in the public interest»: essa ha cioè applicato  un  para-                  della proporzionalità,  ribadito, tra l'altro, nelle Linee guida adottate dal 
metro   piuttosto restrittivo 36.                                                             Comitato   dei ministri del Consiglio   d'Europa sui diritti dell'uomo e la 
     La possibilità di ingerenze a tutela della sicurezza nazionale prevista                  lotta al terrorismo (2002)40. La  giurisprudenza  di Strasburgo ha  qui di- 
già  dall'art. 8, par. 2, ha condotto la Corte europea ad analisi dettagliate                 stinto tra la rilevazione del pericolo per la vita della nazione, lasciata al- 
circa l'ammissibilità della raccolta di notizie concernenti la vita privata.                  la valutazione  degli Stati, e la nozione di pericolo elaborata dalla giuri- 
Nella sentenza  Rotaru  c. Romania   (z000), la Corte non è  neanche   giun-                  sprudenza   stessa 41. Le iniziative legislative adottate da vari Stati membri 
ta a considerare  la sussistenza  della minaccia alla sicurezza   nazionale, 
perché  ha  ritenuto che la legislazione interna non stabiliva                                del  Consiglio d'Europa, inclusa l'Italia, dopo      settembre  2001, inten-sificando i poteri di servizi di sicurezza e di polizia, hanno in effetti inci- 
                                                                                              so in maniera  significativa sul controllo delle informazioni attinenti alla 
né il genere di informazioni che possono essere registrate, né le categorie di per-           sfera privata, non    sempre nel rispetto dei  criteri elaborati dalla giuri- 
sone suscettibili di essere oggetto di norme di sorveglianza come la raccolta e la            sprudenza    europea 42. L'art. 15 prevede inoltre l'obbligo di informare il 
conservazione dei dati, né le circostanze nelle quali tali norme possono essere               segretario   generale del Consiglio d'Europa   delle misure prese e dei  mo- 
prese, né la procedura da seguire. Inoltre, la legge non [fissava] neppure i limi-            tivi alla loro base. Rispetto al regime previsto nel Patto sui diritti civili e 
ti di retroattività delle informazioni prese e la durata della loro archiviazione.            politici, manca sia il requisito di una proclamazione  ufficiale che  quello 
                                                                                              della forma  di legge per tale proclamazione. Tuttavia la    Commissione  ha 
Sempre  secondo   la Corte, la legislazione interna non conteneva  «alcuna                    comunque    richiesto una  preventiva proclamazione. 
disposizione  esplicita e dettagliata sulle persone autorizzate a consulta-                        In  conclusione, seppure  attraverso le clausole   proprie della  CEDU, 
re i dossier, la natura di questi ultimi, la procedura da seguire e l'uso che                 come  in  particolare il richiamo al limite di quanto «necessario in una so- 
può  essere fatto delle informazioni  così ottenute».  Ancora, sebbene  le                    cietà   democratica», nonché  nel riconoscimento   del margine   di  apprez- 
norme   interne abilitassero «le autorità competenti  ad autorizzare le in-                   zamento   agli Stati, la proporzionalità riveste anche per  la   Convenzione 
gerenze necessarie al fine di prevenire e contrastare le minacce alla sicu-                    europea  un ruolo  primario  nell'accertare i limiti entro cui le  compres- 
rezza nazionale, i motivi di tali ingerenze non [erano] definiti con suffi-                    sioni del diritto alla riservatezza — in via ordinaria o in situazioni di emer- 
ciente precisione» 7. Le  clausole generali dell'art. 8 sono in altre parole                   genza  — sono conformi  all'obbligo internazionale.  Come    accennato, gli 
divenute criteri tanto specifici quanto quelli previsti nella  Convenzione                     stessi organi delle Nazioni Unite  si sono rifatti alla giurisprudenza euro- 
                                                                                               pea  45,   confermando così una "circolazione di criteri"  che contribuisce 


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                                  ALESSANDRA GIANELLI 
                                                                                                           IL CONTROLLO DEI FLUSSI DI INFORMAZIONI 

     alla ricostruzione,  se non di obblighi identici, tuttavia di un appro 'Q 
       non sostanzialmente dissimile nei vari ambiti.                                      pi t atosto necessarie nel contesto odierno di controllo sui flussi di infor- 
                                                                                           mazioni. Nelle parole della Corte   europea dei diritti dell'uomo, è anzi 
                                        4                                                  «essenziale avere regole chiare, dettagliate in materia, specialmente per- 
                 La portata del livello internazionale di garanzia:                        ché la tecnologia disponibile all'uso diventa sempre più sofisticata». 
                                 Echelon e dintorni                                            Se oltre all'aspetto della tutela dei diritti individuali si prendono in 
                                                                                           considerazione i rapporti tra Stati, si deve constatare che il principio fon- 
     zioni generati e dei dati personali ottiene a livello internazionale —                damentale  del rispetto della sovranità degli Stati costituisce tuttora lo 
     La  tutela che il diritto dell'individuo al controllo dei flussi di informn,          strumento  giuridico di protezione da interferenze da parte di altri Stati. 
     nendo   conto che gli ambiti brevemente accennati non  esauriscono i re-              Questo principio esige  non solo che lo Stato non compia attività di rac- 
                                                                                           colta di informazioni senza il consenso dello Stato interessato, ma anche 
    que irrilevante. Ciò che più preme  sottolineare ancora una volta non                  che esso prevenga  e reprima attività analoghe di privati tenute nell'am- 
    gimi  convenzionali e sovranazionali in cui si dà una tutela — non è dun,              bito della propria giurisdizione. 
                                                                                               Soprattutto in un  ordinamento statale democratico, l'interesse dello 
    comunque   soltanto il grado di protezione, quanto il diverso piano su cui             Stato a impedire la raccolta non autorizzata di informazioni può inoltre 
    sterni convenzionali si trova infatti sottoposto al rispetto dei requisiti ela-        concernere le  informazioni su attività di interesse non solo governativo, 
    quella tutela si pone rispetto al diritto statale. Lo Stato parte dei vari si.         ma  anche privato. Il diritto dell'individuo al controllo delle informazio- 
                                                                                           ni personali tutelato a livello internazionale assume da questo punto di 
    borati nel diritto internazionale e non soltanto a quelli eventualmente                vista un altro rilievo, "costringendo" lo Stato vincolato da quell'obbligo 
    posti dal diritto interno. Questo significa che, se anche le compressioni              a non  permetterne la raccolta, e quindi a non concedere quel  consenso 
    sono perfettamente  legittime nel diritto statale, permane un livello di               che renderebbe   altrimenti lecita l'intromissione nella sfera della sovra- 
    controllo esterno. La recente esperienza dimostra che, di fronte a feno-               nità da parte di Stati terzi. Questi diversi piani sono evidenti nella vi- 
    meni di terrorismo, la pubblica opinione è incline ad accettare ingeren-               cenda Echelon, in cui un sistema di intercettazione delle comunicazioni 
    ze anche significative nella propria vita privata. Questo può portare al-              a livello mondiale costituito — a quanto pare — da Stati Uniti, Canada, 
    l'approvazione, magari a larga maggioranza, di leggi che   comportano                  Australia,  Gran Bretagna e Nuova   Zelanda aveva ad oggetto soprattut- 
  to,  sia quello della Convenzione  europea costituiscono allora una im-                  to spionaggio industriale a fini di concorrenza, attività quindi essenzial- 
  forme  penetranti di controlli da parte dello Stato 46. Sia il sistema del Pat-          mente  private. La  vicenda si contraddistingue per la timidezza  dimo- 
  svolge su parametri   fissati indipendentemente dal diritto interno. Da                  strata dagli Stati europei nel condannare quelle intromissioni, timidezza 
  portante  salvaguardia  per il rispetto del diritto dell'individuo, che si               motivata probabilmente  dalle complicità  — il consenso — di alcuni Stati 
  questo punto  di vista, il diritto internazionale svolge dunque un ruolo si-             europei, forse non limitati alla Gran Bretagna, alla raccolta sul proprio 
                                                                                           territorio 48. Ben fondata appariva la risoluzione del Parlamento europeo 
  gnificativo. Certo, gli obblighi indicati sono forse più immediatamente                  che condannava   quel sistema anche richiamandosi  all'art. 8 della CEDU, 
  ti; come si è visto, le norme internazionali concernono però anche la sor-               con argomentazioni   molto articolate circa il mancato rispetto dei requi- 
  apprezzabili riguardo a condotte poste in essere direttamente dagli Sta-                 siti elaborati in proposito dalla giurisprudenza di Strasburgo'. Il Parla- 
  veglianza su attività di privati.                                                        mento sottolineava  correttamente, tra l'altro, che gli Stati membri non 
                                                                                           potevano  sottrarsi all'applicazione della CEDU sostenendo che non era- 
     Ci  si può chiedere se questa pur significativa tutela non sia comun-                 no  essi stessi a procedere alla raccolta di informazioni, ma Stati terzi non 
  sia la condotta invasiva dello Stato, soprattutto in sistemi ove manchino                vincolati dalla Convenzione europea. 
  que destinata a rimanere astratta, a fronte della difficoltà di dimostrare                   Per  ritornare alle riflessioni critiche da cui si era preso avvio, la vi- 
                                                                                           cenda   dimostra che gli Stati rimangono i soggetti interessati in prima 
addirittura norme interne al riguardo, sia a maggior ragione raccolte da-                  persona al controllo dei flussi di informazioni, anche in materie non di- 
l'essere oggetto di osservazione da parte dell'individuo. È allora forse so-               rettamente collegate ad esigenze di sicurezza nazionale. In passato, la ri- 
ti effettuati da privati. È qui che risulta cruciale la consapevolezza del-                trosia appena ricordata degli Stati  membri dell'Unione  Europea ad as- 

lo aumentando   la soglia di alletta dei singoli che si può pensare di ren- 
che solo attraverso lo sviluppo  degli strumenti normativi che ad   una 
dere effettiva la tutela astrattamente disponibile. In ogni caso, è però an- 

 maggiore consapevolezza  può   corrispondere una maggiore   tutela. Le 
norme  brevemente  ricordate non  paiono, insomma,  velleitarie, quanto 

                                  ALESSANDRA GIANELLI                                                                          IL CONTROLLO     DEI FLUSSI DI INFORMAZIONI 


                                                                                                           rapporteur appointed  pursuant to Economic  and Social Council resolution 1985/37, doc. 
sumere    una  posizione   ufficiale di      condanna della  raccolta  di   informa-                       Nazioni Unite  E/cN.4/Sub.211997/19, 23 giugno 1997, reperibile sul sito www.unhchr. ch, 
zioni  sarebbe   stata  giustificata   dall'eventuale consenso    prestato all'atti-                       parr. 36 SS. 
vità condotta    sul  proprio  territorio. Oggi,  gli obblighi    assunti da  quegli                           14. Sull'argomento   cfr. in partic. Tenth Annual Report, cit. Questo documento ri- 
Stati  a tutela  della vita  privata hanno   fortemente      circoscritto quella di-                       prende  la giurisprudenza degli organi della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
screzionalità  nei   rapporti  con gli individui e   con gli altri Stati parte degli                       diritti dell'uomo per identificare quattro condizioni necessarie alla sussistenza di una 
strumenti    convenzionali     rilevanti. Le    norme internazionali       hanno in-                       emergenza  nazionale: «It must be current or imminent; its effects must involve the whole 
somma     ancora,  al   tempo  della cosiddetta  globalizzazione,    un  ruolo   non                       nation; the continuity of the organized life of the community must  be threatened; and 
solo non  marginale,    ma   anzi  assai più rilevante  per   l'individuo  di  quan-                       the  crisis or danger must be exceptional, in the sense that the ordinary measures or re- 
to non  fosse  vero  in passato  5°.                                                                       strictions permitted by the Convention for the maintenance of public security, health or 
                                                                                                           public  order are clearly inadeguate. This refers to the so-called "restriction clauses", that 
                                                                                                           is, those that authorize the restriction of some rights in ordinary situations when that is 
                                                                                                           necessary in order to guarantee public safety, health or public order» (ivi, par. 79). 
                                        Note                                                                   15. La norma vuole escludere dall'ambito di applicazione legittimazioni ex post di vio- 
                                                                                                           lazioni di diritti umani. Inoltre, facendo della proclamazione ufficiale un requisito indi- 
    i. Particolarmente approfonditi in questo senso gli studi di G. Arangio-Ruiz, a par-                   spensabile, essa la impone anche a quegli Stati nel cui ordinamento interno manchi una 
tire da Gli enti soggetti dell'ordinamento internazionale, Giuffrè, Milano 195r.                           previsione in tal senso. E stato notato che «the very fact of being obliged to give notifica- 
    2. R. Quadri, La sudditanza nel diritto internazionale, CEDAM, Padova 1936.                            tion of any derogation could lead Governments  to  abandon  their plans with respect to 
    3. Perché  sia possibile il ricorso individuale, è necessario che lo Stato parte del Pat-              certain derogations because, all things considered, they did not find them absolutely es- 
to abbia ratificato anche il Protocollo addizionale.                                                       sential»: dichiarazione di C. Tomuschat, UN  Doc. ccPR/c/sR.469 (1983), par. 19. D'altra 
    4. General Comment No. z6.•  The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Cor-                    parte, qualche Stato ha dichiarato che seppure la legislazione interna attribuisce all'ese- 
respondence, and Protection of Honour and Reputation (Art. 17), 8 aprile 1988, disponibile                 cutivo poteri particolari in situazione di emergenza, ciò non comporta l'applicazione del- 
sul sito www.unhchtch, par. 8.                                                                             l'art. 4 ove tali poteri non comportino la deroga agli obblighi assunti con il Patto (con ri- 
    5. Ivi, par. io. D'altra parte, il Parlamento europeo, nella risoluzione Echelon, su cui               ferimento  alla normativa statunitense successiva all'Il settembre 2001, cfr. Consideration 
ivi, par. 4, al punto 8 ha invitato il segretario generale delle Nazioni Unite ad incaricare il            of Reports Submitted by States Parties under Artide 40 of the Covenant, Third Periodic Re- 
Comitato  «di presentare proposte intese ad adeguare alle innovazioni tecniche l'articolo                  ports of States Parties Due in 2003, United States of America, doc. CCPR/C/USA/3, 28 no- 
17», confermando quindi il ruolo centrale della disposizione nella tutela dei flussi di infor-             vembre  2005, part 89-91. 
mazioni personali.                                                                                             16. General   Comment No. 29, States of Emergency (Article 4), 31 agosto zoor, doc. Na- 
    6. Ivi, par. io.                                                                                       zioni Unite ccPR/c2i/Rev.i/Add. n, par. 2. Trinidad e Tobago ha tentato di aggirare la li- 
    7. M. Bossuyt,  Guide to the "Travaux pre'paratoires" of the International Covenant on                 mitazione  apponendo  una riserva alla propria adesione al Patto, riserva secondo cui po- 
Civil and Political Rights, Nijhoff, Dordrecht 1987, pp. 341 ss. General Comment No. .r6,                  trebbe  non adempiere  l'art. 4, par. z, in quanto ciò sarebbe permesso dalla Costituzione 
cit., par. i.                                                                                              nazionale. Si tratta tuttavia, come è stato notato (C. Tomuschat, UN Doc. ccPR/c/sR.555, 
    8. Durante i lavori preparatori alcuni Stati, come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e                 1985, par. i, p. z), di riserva inammissibile perché incompatibile con l'oggetto e con lo sco- 
l'Australia, propugnarono la visione secondo cui l'articolo doveva fornire tutela solo ri-                 po del trattato. 
spetto ad interferenze dello Stato. L'adozione della soluzione più ampia testimonia dunque                       . General   Comment No.  29, cit., par. 17; Tenth Annual Report, cit., parr. 59 SS. 
il passaggio ad una concezione "positiva" della tutela. Sul punto cfr. M. Nowak, UN Cove-                      18. General   Comment No. s Derogation of Rights (Article 4), 31 luglio 1987, disponibi- 
nant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary, Engel, Arlington zoos', pp. 379, 381.                 le sempre sul sito www.unhchtch;  General Comment  No. 29, cit., par. 4. Si vedano anche i 
    9. General Comment  No. 16, cit., par. 3. In precedenza il Comitato si era a volte pro-                cosiddetti Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access 
nunciato in senso difforme: cfr. Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights, cit., p.                to Information, doc. E, / 
382, nota 22.                                                                                                                    CN.4/1996/39 (1996), adottati nell'ottobre del 1995 da un gruppo di 
   IO. General    Comment No. 16, cit., par. 4.                                                            esperti, ove si legge che «In time of public emergency which threatens the life of the coun- 
       Nel  caso Rojas Garcia c. Colombia, n. 687/1996, nelle osservazioni del Comitato                    try and the existence of which is officially and lawfully proclaimed in accordance with both 
del r6 maggio zoor al par. 10.3, si legge: «The Committee considers, in accordance with its                national and international law, a state may impose restrictions on freedom of expression 
Generai Comment    No. 16 (.--T-TPT/GEN/x/Rev.4 of 7 February z000) that the concept of ari                and  information but only to the extent strictly required by the exigencies of the situation 
bitrariness in article 17 is intended to guarantee that even interference provided for by law              and  only when  and for so long as they are not inconsistent with the government's other 
should be in accordance  with the provisions, aims and objectives of the Covenant and                      obligations under international law». Lo strumento non è vincolante di per sé, ma può es- 
should be, in any event, reasonable in the particular circumstances». Doc. Nazioni Unite                   sere utilizzato come prova dell'esistenza di norme internazionali generali o come contri- 
ccPR/c/71/D/687/1996, disponibile sul sito www.unhchtch.                                                   buto all'interpretazione di norme pattizie. Sul tema cfr. inoltre il Report of the Special Rap- 
   n.. A. Siehr, Derogation Measures under Artide 4 ICCPR, with Special Consideration of                   porteur on the  Promotion and Protection of  Human Rights  and Fundamental   Freedoms 
the "War Against International Terrorism", in "German Yearbook of International Law",                      while Countering Terrorism, Martin Scheinin, doc. E/cN.4/2006/98 del 28 dicembre 2.0°5. 
2005, p. 546.                                                                                                  19. Non  c'è una corrispondenza perfetta tra i diritti che non possono essere deroga- 
   13. Tenth AnnualReport   and List of States which, since .eganuary 1985, have proclaimed,               ti sulla base dell'art. 4 e i diritti protetti dalle norme imperative: cfr. General Comment 
extended or terminated a state of emergency, presented by Mr. Leandro Despouy, Special                     No. 29, cit., part 


                                         194                                                                                                        195 

                                    ALESSANDRA     GIANELLI 
                                                                                                                                         IL CONTROLLO     DEI FLUSSI  DI INFORMAZIONI 

       zo. lvi, parr. 9 ss. In questo senso anche iJohannesburgPrinciples,  cit. supra, nota 18. 
       21. Tenth Annual  Report,  cit., parr. 21 ss.                                                                blic authorities with the rights safeguarded by paragraph  i (art. 8-1) [...] Especially wile 
       22. Infra, pp. 189 ss.                                                                                       re a power  of the executive is exercised in secret, the risks of arbitrariness are evident 
       23. Per  una sintetica panoramica cfr. Commentario    alla Convenzione   europea per la                      [..] the law must be sufficiently clear in its terms to give citizens an adequate indication 
  tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. Bartole, B. Conforti,                     as to the circumstances in which  and the conditions  on which   public authorities are cm 
  G.  Raimondi,   CEDAM, Padova   zoor,   commento sub  art. 8 di V. Zeno Zencovich,  parr. 2.7,                    powered  to resort to this secret and potentially dangerous interference with  the right to 
  2.8, pp. 312-3.                                                                                                   respect for private life and correspondence  [...]"a law which   confers a discretion  must 
       24. In questo senso  in  dottrina, con riferimento alla posta  elettronica, S. Grosz, J.                     indicate the scope of that discretion", although  the detailed  procedures and   conditions 
  Bearson, P. Duffy, Human   Rights:  The 19p8 Act and  the European  Convention,   Sweet and                       to be observed  do not necessarily have to be incorporated in rules of substantive law  [... 
  Maxwell,    London 2000, p.  273.                                                                                 The degree  of precision   required of the "law" in this connection will depend   upon  the 
       25. Convenzione   del 28 gennaio 1981, European  Treaty Series, n. ro8, Convention for                       particular subject-matter  L.] Since the implementation  in practice  of measures of secret 
  the Protection of Individuals with Regard to Automatic   Processing of Personal Data, repe-                       surveillance of communications   is not  open to scrutiny by the individuals concerned   or 
  ribile sul sito www.coe.int.                                                                                      the public at large, it would be contrary to the rule of law for the legal discretion gran- 
       26. La Convenzione   è in vigore al r° luglio 2006 per 36 Stati.                                             ted to the executive to be  expressed in terms of an  unfettered power.  Consequently,  the 
       27. La Convenzione   non   ammette  riserve (art. 25), ma l'art. 3 prevede che gli Stati                     law must indicate  the scope of any such  discretion conferred  on the competent   authori- 
   possano sostanzialmente  scegliere se applicare la Convenzione a   determinate categorie di                      ties and the  manner of its exercise with sufficient clarity, having regard to the legitimate 
 dati, come   quelli concernenti  persone giuridiche  o gruppi  non   giuridicamente  ricono-                       aim of  the  measure in question, to give the individual adequate protection  against arbi- 
 sciuti, o dati non elaborati automaticamente,   o anche  dati più genericamente   individua-                       trary interference». 
 ti. In proposito cfr. List of Declarations Made with  Respect to Treaty No. ro8, disponibile                            36. Z. C. Finlandia, 9/1996/627/811, sentenza del 25 febbraio 1997, par. 96: oThe inte- 
 sul  sito www.coe.int.                                                                                             rests in protecting the confidentiality of such information will therefore weigh heavily in 
       28. Additional Protocol to the Convention  for the  Protection of Individuals with Re-                       the balance in determining    whether the interference was   proportionate to the legitimate 
 gard  to  Automatic Processing of   Personal Data, Regarding  Supervisory  Authorities   and                       aim pursued.   Such  interference  cannot be  compatible with  Article 8 of the  Convention 
 Transborder  Data  Flows,   European Treaty Series, n. 181, 8 novembre 2001, disponibile  sul                      (art. 8) unless it is justified by an overriding requirement in the public interest». 
 sito www.coe.int.                                                                                                       37. Sentenza  del 4 maggio 2000,  ricorso n. 28341/95. 
       29. Anche con riguardo  al tipo di attività in esame: cfr. art. 2, lett. c, Convenzione del                       38. Cfr., ad esempio, il parere della Commissione  nel caso McVeigh,  O'Neill  e Evans 
 1981 per la definizione di trattamento  automatizzato.                                                             c. Regno Unito, ricorsi 8022, 8025, 8027/77,1983, parr. 228-231, in "European  Human Rights 
       30. Non è significativo in tal senso il Comitato consultivo previsto agli artt. IS-so del-                   Reports", 5, 1983, pp. 104 ss.; sentenza Klass e altri c. Germania, cit., parr. 45-46. Sul pun- 
 la  Convenzione del 1981, che, tra l'altro, può, a richiesta di uno Stato parte, esprimere opi-                    to  cfr. P. De Sena, Esigenze di sicurezza nazionale e tutela dei diritti dell'uomo nella receir 
 nioni sull'applicazione della  Convenzione.  La prassi dimostra  infatti che  un sistema di                        te prassi europea, in N.  Boschiero (a cura di), Ordine internazionale e valori etici, Edito- 
 controllo si può sviluppare se l'iniziativa per una procedura ad esito anche  non vincolan-                        riale Scientifica, Napoli 2004, pp. 205 ss. 
 te è affidata non solo agli Stati, ma ad organi imparziali oppure ai privati. Le autorità pre-                          39. De  Sena, Esigenze di sicurezza nazionale, cit., pp. 249 ss. L'accordo, che non rien- 
 viste dal Protocollo del 2001 sono competenti a  ricevere reclami individuali; avverso le lo-                      tra nel  primo pilastro, può essere ricondotto  secondo questo   autore (ivi, pp. 20I, 252 SS) 
 ro decisioni può essere proposto appello  in sede giurisdizionale. Si tratta tuttavia di atti-                     direttamente  agli Stati   membri dell'Unione  Europea  e non alla  cE/nE, che al   momento 
 vita che  rimangono limitate al piano del diritto interno.                                                         non è parte  della CEDU. 
      31. Sentenza Airey c. Irlanda, 9 ottobre 1979, ricorso n. 6289/73, par. 32, disponibile                            40. Adottate  l'ir luglio 2002, 804" riunione, e disponibili sul sito www.coe.int.  Al 
 sul sito www.coe.int, come tutta la giurisprudenza citata in  questo paragrafo se non altri-                       punto  xv tali Linee guida   affermano che: «Quando   la lotta al terrorismo ha luogo in una 
 menti indicato. Sul punto cfr. A. Clapham, Human    Rights in the Private Spere, Clarendon                         situazione  di guerra o di pericolo pubblico  che minaccia la vita della nazione,  uno Stato 
 Press, Oxford 1993, pp. 211 SS.                                                                                    può   adottare unilateralmente  delle norme  che  deroghino    provvisoriamente da certi ob- 
      32. Sentenza X. e Y C. Paesi Bassi, z6 marzo 1985, ricorso n. 8978/8o, par. 23. La Con-                       blighi  che  scaturiscono dalle  norme internazionali di difesa  dei diritti dell'uomo, nella 
 venzione del 1981 obbliga gli Stati parte a prevedere sanzioni penali per le violazioni del-                       stretta misura  in cui la situazione lo esige, così come nei limiti e sotto le condizioni sta- 
le normative  statali di attuazione della Convenzione (art. to).                                                    bilite dal diritto internazionale. Lo Stato deve notificare l'adozione di tali norme alle au- 
      33. Sui lavori preparatori della disposizione cfr. V. Coussirat-Coustere, sub art. 8, S 2,                    torità  competenti in conformità alle  corrispondenti norme  internazionali» (corsivo di chi 
La   Convention européenne  des droits de l'homme. Commentaire   article par article, a cura                         scrive). Le Linee guida  non  costituiscono uno  strumento   di per sé vincolante, ma  pos- 
di L.-E. Pettiti, E. Decaux, P.-H. Imbert, Economica,   Paris 1999', pp. 324 ss.                                     sono riflettere l'opinio degli Stati interessati circa lo stato e l'interpretazione del diritto 
     34. Tra le altre, sentenza Klass e altri c. Germania, ricorso n. 5029/71, 6 settembre 1978,                     internazionale vigente. 
Par. 42.                                                                                                                  41. Sentenza Lawless  c. Irlanda, ricorso n. 332/57, r° luglio 1961, par. 28. 
     35. Cfr. in partic. la sentenza Malone c. Regno   Unito,  ricorso n. 8691/79, z agosto                               42. Per un'accurata  analisi, De Sena, Esigenze di sicurezza nazionale, cit., pp. 220 SS. 
1984, parr. 67-68: «The Court  would reiterate its opinion that the phrase  "in  accordance                               43. Cipro c. Turchia, ricorsi nn. 6780/74 e 6950/75, rapporto  della Commissione   del 
with the law" does  not  merely refer back to domestic  law but also  relates to the quality                         io luglio 1976, par. 527, in Digest of Strasbourg Case-Law Relating  to the European   Con- 
of the law, requiring it to be compatible with the rule of law, which is expressly  mentio-                          vention on    Human Rights, vol. 4 (Articles 13-25), Carl Heymanns Verlag, Kòln 1985, p. 234. 
ned in the preamble  to the Convention  1...1 The phrase  thus implies [...1 that there must                         A  differenza dell'art. 4 del Patto, la disposizione in esame non prevede   nemmeno  il di- 
be a  measure of legal protection in domestic law  against  arbitrary interferences by  pu-                          vieto  di discriminazione. Sulla possibilità di applicare comunque   questo  divieto alle mi- 
                                                                                                                     sure di deroga cfr. ancora  De Sena,  Esigenze di sicurezza nazionale, cit., pp. 215 ss. 

                                   ALESSANDRA  GIANELLI 
                                                                                                                            Democrazia d'opinione, 

      44. Per una approfondita elaborazione del criterio della proporzionalità da parte dol. 
 la giurisprudenza europea,  cfr. E. Cannizzaro, Il princzPio della proporzionalità nell'ordt,                              manipolazione del consenso 
 namento internazionale, Giuffrè, Milano woo,  pp. 39 SS. 
      45. Cfr. in partic. Tenth Annual Report, cit., del relatore speciale Despouy.                                                 e cittadinanza sottile 
      46. Si può ricordare come la proroga del Patriot Act statunitense abbia suscitato un 
 significativo dibattito alla fine del zoos solo in collegamento con il divenire di dominio                                               di  Mario   Fiorillo 
 pubblico attraverso la stampa delle misure di sorveglianza di cittadini statunitensi adot- 
 tate dall'esecutivo. 
      47- Kopp c. Svizzera, 13/1997/797/1000, 2,5 marzo 1998, par. 72. 
      48. Il Parlamento europeo, nella risoluzione citata alla nota successiva, sosteneva nei 
 "considerando", in relazione ai risultati dei lavori della commissione temporanea istitui- 
 ta sul sistema d'intercettazione Echelon «che non si può nutrire più alcun dubbio in me- 
 rito all'esistenza di un sistema di intercettazione delle comunicazioni a livello mondiale, 
 cui cooperano in proporzione  alle rispettive capacità gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Ca- 
nada, l'Australia e la Nuova Zelanda nel  quadro del patto UK-USA». Circa la presenza di 
basi  statunitensi implicate in Echelon sul territorio italiano, cfr. le interrogazioni scritte                                               Introduzione 
degli onorevoli  Mantovani, Tajani, Zappalà P         E/2.469/oo. 
      49. Risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre zoot, in GUCE C 72 E del 21 
marzo  2002, p. 221, ove il Parlamento tra l'altro afferma che «un sistema del servizio di                  La     Costituzione non     opera alcun  richiamo   esplicito  alla pubblica     opi- 
informazione  che captasse a caso e in permanenza qualsiasi comunicazione violerebbe il                     nione.  E  la scienza costituzionalistica   è  solita raffigurare   la  relazione fra 
principio di proporzionalità e non sarebbe compatibile con la CEDU; che parimenti si sa-                    collettività  e istituzioni nei   termini classici del     rapporto fra titolarità ed 
rebbe in presenza di una violazione della CEDU nel caso in cui la normativa che discipli- 
na la sorveglianza delle comunicazioni non preveda alcuna base giuridica, non sia acces-                    esercizio   del potere;  per  poi discutere    di limiti all'esercizio  della  sovra- 
sibile in generale o sia formulata in maniera tale da non poter ipotizzare quali siano le                   nità, relazione   fra popolo    e Stato  persona,  parlamentarismo      e   Stato so- 
eventuali  conseguenze per  i singoli ovvero l'interferenza non sia proporzionale; che le                   vrano'.    Essa finisce così  con l'attribuire  a quella    sola   porzione dell'ele- 
norme  che disciplinano l'attività dei servizi di informazione americani all'estero sono in                 mento   personale     dello Stato  regolarmente      costituita,    secondo le previ- 
gran  parte riservate, pertanto vi è ragione almeno di dubitare che il principio di propor- 
zionalità venga rispettato e di sostenere che si è in presenza di una violazione dei princi-                sioni   costituzionali, in  corpo elettorale 2. una    relazione giuridicamente   si- 
pi di accessibilità del diritto e di prevedibilità del rispetto sanciti dalla Corte europea dei             gnificativa   con  le istituzioni dello  Stato  apparato3. 
diritti dell'uomo»; che «gli Stati membri non si possono sottrarre agli obblighi che in-                          Ciò   non basta,  tuttavia, ad    escludere un        approfondimento della re- 
combono  loro  in virtù della CEDU, in quanto consentono di operare sul loro territorio ai                  lazione   fra opinione   pubblica   e  regime   democratico.   Se   infatti la  demo- 
servizi di informazione di altri Stati che prevedono normative meno rigide, poiché altri- 
menti il principio di legalità verrebbe privato delle sue due componenti, l'accessibilità e                 crazia  si  fonda   sulla sovranità      popolare essa  allora     presuppone il con- 
la prevedibilità del rispetto, e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo                 senso  della collettività  nei  confronti  dell'operato    delle   pubbliche istitu- 
svuotata di contenuto»; che «la compatibilità con i diritti fondamentali dell'attività dei                   zioni. Gli  organi  di indirizzo  sono  dunque    organi     "consentiti",   non  solo 
servizi di informazione legittimata in virtù di una legislazione in materia richiede la pre- 
senza di sistemi di controllo adeguati, in modo da controbilanciare il pericolo insito nel-                  nel  senso  di una   legittimazione   politica conferita   al      momento  dell'eser- 
l'azione segreta di una parte dell'apparato amministrativo; che la Corte europea dei di-                     cizio  del diritto  di voto  mediante   libere elezioni,   ma anche    per il  succes- 
ritti dell'uomo ha sottolineato espressamente la necessità di avvalersi di un sistema di con-                sivo,  sistematico     controllo sulle  funzioni di   indirizzo svolte  dalle  istitu- 
trollo efficiente nell'ambito dell'attività dei servizi di informazione, e pertanto desta                    zioni  rappresentative.    Affinché     l'azione delle istituzioni politiche   risulti 
preoccupazioni  il fatto che alcuni Stati membri non dispongano di alcun proprio organo 
parlamentare di controllo che si occupi dei servizi segreti».                                                realmente    conforme    alla   volontà popolare   si deve     determinare   una rela- 
   so. Da ciò, quindi, piuttosto l'esigenza di insistere sulla partecipazione degli Stati agli               zione  di   corrispondenza    e  consonanza    fra    l'operato di governati   e   go- 
strumenti convenzionali rilevanti. Così il Parlamento europeo, nella risoluzione Echelon,                    vernanti,      secondo un  rapporto   di     rappresentatività, più  che  di   rappre- 
citata, al punto io «esorta gli Stati Uniti a firmare il Protocollo addizionale al Patto inter-              sentanza,    alla  maniera lucidamente      spiegata da    Costantino Mortati  e   Te- 
nazionale sui diritti civili e politici, affinché, in caso di sua violazione, sia possibile pre- 
sentare ricorsi individuali contro gli Stati Uniti dinanzi al Comitato per i diritti umani isti-             mistocle    Martines   4. 
tuito dal Patto».                                                                                                 La   collettività deve,    dunque, avere  un'"   opinione" ; e però  questa  opi- 
                                                                                                              nione   (del pubblico)   si deve   affermare   in luogo   aperto  e  libero  di  con- 
                                                                                                              fronto   (nel pubblico).  Così  come   è  nelle    democrazie pluraliste,   che tute- 
                                                                                                              lano  diritti inviolabili e libertà  fondamentali.      Così come     non è nei regi- 
                                                                                                              mi  autoritari,   che disconoscono     questi   diritti e quelle libertà,   a partire 

                                                                                                   Conoscenza e potere 


                                                                                                         Le  illusioni  della trasparenza 


                                                                                             A  cura  di Francesco     Rirnoli e  Giulio   M.  Salerno 






























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                                                                                                                          Indice 





            ()peni pubblicittit con il contributo 
          dell'Universi' A degli Studi tu I;Hitierino, 
      f)iptiri intento di Scienze giuridiche e politiche; 
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   Dipartimento di 1)1 ti io pubblico e Tritria Id governo; 
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     Dipartimento di Scienze giuridiche pulthlichniche.                                                                   Parte  prima 
                                                                                                              Autorità,   trasparenza e  controllo 


                                                                                         Il peso dello  sguardo:  visione e politica  nell'utilitarismo 
                                                                                         di Franco M.  Di  Sciullo 

                                                                                         Opinione   pubblica   e  democrazia:   il contributo   di Walter 
                                                                                         Lippmann 
                                                                                         di Giovanni   Dessi 

                                                                                         Il visibile e l'invisibile:  riflessioni  sul potere   in Michel 
                                                                                         Foucault 
                                                                                         di Stefano  Catucci 


                                                                                         L'impenetrabile    trasparenza   dell'utopia 
                                                                                         di Maria  Pia   Paternò 
                e edizione, luglio zoo6 
      copyright zoo6 by Carocci editore S.p.A., Roma                                     Voci  dal    panopticon russo: la glasnost' nel    "mondo delle te- 
                                                                                         nebre"   dell'utopia 
        Realizzazione editoriale: Omnibook, Bari                                         di Roberto    Valle 

           Finito di stampare nel luglio 20°6 
              dalla Litografia Varo (Pisa)                                                Spettri della totalità 
                                                                                          di Simona   Forti 
                  ISBN 88-430-3951-2 

        Riproduzione vietata ai sensi di legge                                                                            Parte seconda 
      (art. 171 della legge zz aprile 1941, n. 633)                                                                   Potere,  poteri e diritti 

           Senza  regolare autorizzazione, 
        è vietato riprodurre questo volume                                                Sorveglianza     tecnocratica e integrazione  politica 
     anche parzialmente  e con qualsiasi mezzo,                                           di Francesco    Rimoli 
    compresa la fotocopia, anche per uso interno 
                    o didattico.