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Secondo i Trattati attualmente vigenti, l'Unione europea ha competenza penale indiretta, poiché non può creare reati ma "solo" obbligare gli Stati a prevedere certi reati nella propria legislazione. L'Unione procede infatti in tal senso tramite direttive, che gli Stati hanno l'obbligo di attuare. Tale competenza penale è stabilita dalle due basi giuridiche istituite nell'art. 83 TFUE (sul punto si veda il paragrafo 5 dello scritto "La cooperazione giudiziaria in materia civile e penale", pubblicato nella sezione precedente) e da una base giuridica dedicata alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, prevista nell'art. 325 TFUE.
Le disposizioni suddette sono state introdotte con l'ultima modifica ai Trattati, realizzata con il Trattato di Lisbona del 2008.
Prima dell'istituzione dell'Unione europea (avvenuta con il Trattato di Maastricht), la Corte di giustizia aveva affermato che la Comunità economica europea era priva di competenza penale (sentenza Casati del 1981), anche se la stessa Corte aveva ricavato dal Trattato CEE l'obbligo degli Stati di sanzionare le violazioni del diritto CEE compiute da persone fisiche e giuridiche con sanzioni anche penali (sentenza Mais greco del 1989).
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La Corte di giustizia afferma che la Comunità economica europea è priva di competenza in materia penale.
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L'obbligo degli Stati di adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto del diritto comunitario da parte dei singoli comprende l'obbligo di adottare contro chi lo violi sanzioni adeguate, dissuasive e proporzionate le quali, in casi specifiche, possono avere natura penale.
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