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Emanuela PISTOIA

Servizi giuridici - 3° anno

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    L’insegnamento intende fornire una conoscenza di base del diritto dell’Unione europea e una conoscenza specializzata, ancorché di livello adeguato a una laurea triennale, dei metodi e dei contenuti dell’integrazione europea in tema di cooperazione giudiziaria penale.

    Esso costituisce una delle attività didattiche della Cattedra Jean Monnet DeCrim (Deepening European Criminal Justice).



    Per la parte istituzionale: U. Draetta, F. Bestagno, A. Santini, Elementi di Diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale. Ordinamento e struttura dell'Unione europea, Giuffré, 2022
    Per la parte tematica: il materiale caricato sulla piattaforma e-learning dell’insegnamento.
    In particolare:
    1) Voce Treccani “Estradizione. [Dir. Int.]”
    2) Saggio sulla Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale
    3) Voce wikipedia “Mandato d’arresto europeo” (redatta nel quadro del Modulo Jean Monnet “European Criminal Justice” 2020/2023)
    4) Saggio sul reinserimento sociale nella cooperazione giudiziaria penale nell’UE
    5) Normativa e slides sull’EPPO





    L’esame è orale e consta di 3 quesiti: uno relativo alla parte istituzionale e due relativi alla parte tematica. L’esame non può essere superato se la risposta al quesito sulla parte istituzionale non è sufficiente.
    I frequentanti hanno la possibilità di sostenere due prove scritte, la cui principale funzione è quella autovalutativa ma, con il consenso del candidato/della candidata, possono essere utilizzate per la valutazione. Il superamento di entrambe le prove sostituisce l’esame. Se durante il corso si sostiene, o si supera, una sola delle due prove, si può concludere l’esame sostenendo solo l’altra entro l’appello di settembre.

  • Secondo i Trattati attualmente vigenti, l'Unione europea ha competenza penale indiretta, poiché non può creare reati ma "solo" obbligare gli Stati a prevedere certi reati nella propria legislazione. L'Unione procede infatti in tal senso tramite direttive, che gli Stati hanno l'obbligo di attuare. Tale competenza penale è stabilita dalle due basi giuridiche istituite nell'art. 83 TFUE (sul punto si veda il paragrafo 5 dello scritto "La cooperazione giudiziaria in materia civile e penale", pubblicato nella sezione precedente) e da una base giuridica dedicata alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, prevista nell'art. 325 TFUE.

    Le disposizioni suddette sono state introdotte con l'ultima modifica ai Trattati, realizzata con il Trattato di Lisbona del 2008.

    Prima dell'istituzione dell'Unione europea (avvenuta con il Trattato di Maastricht), la Corte di giustizia aveva affermato che la Comunità economica europea era priva di competenza penale (sentenza Casati del 1981), anche se la stessa Corte aveva ricavato dal Trattato CEE l'obbligo degli Stati di sanzionare le violazioni del diritto CEE compiute da persone fisiche e giuridiche con sanzioni anche penali (sentenza Mais greco del 1989).  

  • Rispetto alle due direttive proposte come esemplificazione del ravvicinamento delle legislazioni penali nazionali attuato sulla base dell'art. 83, par. 1 TFUE, gli studenti devono studiare le norme minime relative alle fattispecie penali e quelle sulle sanzioni. Essi devono ricavare la differenza di tecnica normativa rispetto alle norme penali nazionali, che sono gli articoli 600 e 601 c.p.

    Cfr.:

    Art. 600 codice penale - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - Brocardi.it

    Art. 601 codice penale - Tratta di persone - Brocardi.it