Schema della sezione
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La sentenza riguarda la questione dell' illegittimità del combinato disposto di direttiva e decisione-quadro, se interpretate nel senso di consentire che una legislazione nazionale consideri come reato il c.d. favoreggiamento umanitario, rispetto alla Carta.
Nello specifico, il caso Kinsa riguarda il comportamento che ha favorito l'ingresso illegale (con passaporti falsi) di due bambine da parte della madre/zia affidataria (tutte cittadine di uno Stato terzo) in territorio italiano. La madre/zia è stata accusata di favoreggiamento del soggiorno illegale secondo l'art. 12 del T.U. Immigrazione, il quale costituisce attuazione di direttiva/decisione quadro.
Le disposizioni della Carta rispetto alle quali detta incriminazione è stata contestata sono stati gli articoli 7 e 24.
Secondo la Corte di giustizia, direttiva e decisione-quadro devono essere interpretati in senso conforme a questi articoli, con il risultato che la definizione di favoreggiamento dell'ingresso illegale, in essi contenuta, deve essere intesa nel senso di NON COMPRENDERE il comportamento della mamma/zia affidataria che causa l'ingresso illegale di figlia/nipote affidata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione. Dal Facilitators Package NON DERIVA PERTANTO l'obbligo di incriminare questo comportamento.
Anche la legislazione penale statale deve essere conforme agli articoli 7 e 24 della Carta: pertanto, il giudice deve disapplicare l'art. 12 del T.U. immigrazione.