Cooperazione penale nell'unione europea - Prof. Emanuela Pistoia - a.a. 2025/2026
Servizi giuridici - 3° anno
Schema della sezione
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L’insegnamento intende fornire una conoscenza di base del diritto dell’Unione europea e una conoscenza specializzata, ancorché di livello adeguato a una laurea triennale, dei metodi e dei contenuti dell’integrazione europea in tema di cooperazione giudiziaria penale.Esso costituisce una delle attività didattiche della Cattedra Jean Monnet DeCrim (Deepening European Criminal Justice).
Per la parte istituzionale: U. Draetta, F. Bestagno, A. Santini, Elementi di Diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale. Ordinamento e struttura dell'Unione europea, Giuffré, 2022
Per la parte tematica: il materiale caricato sulla piattaforma e-learning dell’insegnamento.
In particolare:
1) Voce Treccani “Estradizione. [Dir. Int.]”
2) Saggio sulla Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale
3) Voce wikipedia “Mandato d’arresto europeo” (redatta nel quadro del Modulo Jean Monnet “European Criminal Justice” 2020/2023)
4) Saggio sul reinserimento sociale nella cooperazione giudiziaria penale nell’UE
5) Normativa e slides sull’EPPO
L’esame è orale e consta di 3 quesiti: uno relativo alla parte istituzionale e due relativi alla parte tematica. L’esame non può essere superato se la risposta al quesito sulla parte istituzionale non è sufficiente.
I frequentanti hanno la possibilità di sostenere due prove scritte, la cui principale funzione è quella autovalutativa ma, con il consenso del candidato/della candidata, possono essere utilizzate per la valutazione. Il superamento di entrambe le prove sostituisce l’esame. Se durante il corso si sostiene, o si supera, una sola delle due prove, si può concludere l’esame sostenendo solo l’altra entro l’appello di settembre.
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Istituto classico della cooperazione giudiziaria tra Stati sovrani.
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Istituto classico della cooperazione giudiziaria penale tra Stati sovrani
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Dà l'avvio al processo di integrazione europea, invitando gli Stati europei a unirsi a Francia e Germania nell'istituzione della Comunità economica del carbone e dell'acciaio.
E' espressione del metodo funzionalista, che è l'anima del processo di integrazione europea.
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Il Consiglio europeo, all'indomani dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam che modifica profondamente l'assetto del c.d. Terzo pilastro, adotta le linee politiche che intende seguire in questo settore. Le materie del Terzo pilastro sono attualmente comprese nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e comprendono la cooperazione giudiziaria penale.
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Secondo i Trattati attualmente vigenti, l'Unione europea ha competenza penale indiretta, poiché non può creare reati ma "solo" obbligare gli Stati a prevedere certi reati nella propria legislazione. L'Unione procede infatti in tal senso tramite direttive, che gli Stati hanno l'obbligo di attuare. Tale competenza penale è stabilita dalle due basi giuridiche istituite nell'art. 83 TFUE (sul punto si veda il paragrafo 5 dello scritto "La cooperazione giudiziaria in materia civile e penale", pubblicato nella sezione precedente) e da una base giuridica dedicata alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, prevista nell'art. 325 TFUE.
Le disposizioni suddette sono state introdotte con l'ultima modifica ai Trattati, realizzata con il Trattato di Lisbona del 2008.
Prima dell'istituzione dell'Unione europea (avvenuta con il Trattato di Maastricht), la Corte di giustizia aveva affermato che la Comunità economica europea era priva di competenza penale (sentenza Casati del 1981), anche se la stessa Corte aveva ricavato dal Trattato CEE l'obbligo degli Stati di sanzionare le violazioni del diritto CEE compiute da persone fisiche e giuridiche con sanzioni anche penali (sentenza Mais greco del 1989).
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La Corte di giustizia afferma che la Comunità economica europea è priva di competenza in materia penale.
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L'obbligo degli Stati di adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto del diritto comunitario da parte dei singoli comprende l'obbligo di adottare contro chi lo violi sanzioni adeguate, dissuasive e proporzionate le quali, in casi specifiche, possono avere natura penale.
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Rispetto alle due direttive proposte come esemplificazione del ravvicinamento delle legislazioni penali nazionali attuato sulla base dell'art. 83, par. 1 TFUE, gli studenti devono studiare le norme minime relative alle fattispecie penali e quelle sulle sanzioni. Essi devono ricavare la differenza di tecnica normativa rispetto alle norme penali nazionali, che sono gli articoli 600 e 601 c.p.
Cfr.:
Art. 600 codice penale - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - Brocardi.it
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Questa voce Wikipedia costituisce uno dei prodotti del Modulo Jean Monnet "European Criminal Justice" (2021-2023), coordinato dalla docente.
Non è compresa nel programma di esame l'ultima sezione della voce ("Meccanismo Petruhhin")
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E' sostituita dal MAE nei rapporti tra Stati membri dell'UE.
Continua ad applicarsi nei rapporti reciproci tra Stati membri del Consiglio d'Europa (e parti di questa Convenzione) e nei rapporti tra uno Stato UE e uno Stato non UE membro del Consiglio d'Europa (e parte della Convenzione)
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Se adempie all'obbligo di consegna, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione espone la persona oggetto di un MAE al rischio di essere sottoposta, nello Stato di emissione, a condizioni di detenzione inumane e degradanti.
La necessità di scongiurare tale rischio giustifica il rifiuto di consegnare?
la risposta della Corte di giustizia è positiva, se viene superato un test a due fasi (c.d. test Aranyosi)
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Istituita grazie alla base giuridica dell'art. 86 TFUE e allo scivolo verso la cooperazione rafforzata previsto da questa disposizione.
La cooperazione rafforzata è stata attivata inizialmente da 16 Stati membri, che hanno effettuato la comunicazione richiesta a Consiglio, Parlamento europeo e Commissione dopo che nel Consiglio europeo si è accertato di non poter raggiungere alcun accordo sull'istituzione dell'EPPO in condizioni "normali". Durante la procedura di adozione del regolamento istitutivo, si sono aggiunti altri Stati, sicchè al momento della sua adozione all'EPPO partecipavano 20 Stati. Al momento gli Stati partecipanti sono 24. restano fuori Irlanda, Ungheria e, grazie al Protocollo che le assicura un opt-out generalizzato in tema di Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Danimarca
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La sentenza riguarda la questione dell' illegittimità del combinato disposto di direttiva e decisione-quadro, se interpretate nel senso di consentire che una legislazione nazionale consideri come reato il c.d. favoreggiamento umanitario, rispetto alla Carta.
Nello specifico, il caso Kinsa riguarda il comportamento che ha favorito l'ingresso illegale (con passaporti falsi) di due bambine da parte della madre/zia affidataria (tutte cittadine di uno Stato terzo) in territorio italiano. La madre/zia è stata accusata di favoreggiamento del soggiorno illegale secondo l'art. 12 del T.U. Immigrazione, il quale costituisce attuazione di direttiva/decisione quadro.
Le disposizioni della Carta rispetto alle quali detta incriminazione è stata contestata sono stati gli articoli 7 e 24.
Secondo la Corte di giustizia, direttiva e decisione-quadro devono essere interpretati in senso conforme a questi articoli, con il risultato che la definizione di favoreggiamento dell'ingresso illegale, in essi contenuta, deve essere intesa nel senso di NON COMPRENDERE il comportamento della mamma/zia affidataria che causa l'ingresso illegale di figlia/nipote affidata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione. Dal Facilitators Package NON DERIVA PERTANTO l'obbligo di incriminare questo comportamento.
Anche la legislazione penale statale deve essere conforme agli articoli 7 e 24 della Carta: pertanto, il giudice deve disapplicare l'art. 12 del T.U. immigrazione.
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